Nel percorso di definizione di rapporti tra il FOIA, così come inteso a seguito delle modifiche intercorse con il dlgs 97/2016, e gli obblighi per gli enti in tema di privacy, così come richiesto dal GDPR – Reg UE 2016/679, oltre che dal nuovo Codice della privacy 196/2003, novellato dal dlgs 101/2018, ricordiamo l’importanza di equiparare sempre come livello di considerazione entrambe le normative, in casistiche che potrebbero prevedere una scelta di una norma a favore dell’altra.
Nel caso di specie qui succintamente trattato, che riprende la pronuncia di un TAR Campania del 2020, risulterebbe infatti illegittimo il rigetto di una istanza di accesso civico generalizzato (FOIA) volta ad ottenere il curriculum vitae del vincitore di una procedura selettiva, per mere ragioni di privacy.
La finalità che la normativa sulla trasparenza vuole perseguire con l’accesso civico generalizzato è quella di consentire la partecipazione dei cittadini alla vita politica amministrativa, anche attraverso forme diffuse di controllo e di vigilanza. Pur considerando tali finalità anche di natura egoistica (il TAR in questione avrebbe escluso solo situazioni contraddistinte da mera curiosità), la richiesta in questione non può essere esclusa per il solo fatto che il richiedente abbia formulato l’istanza per una mera verifica del corretto funzionamento del processo di selezione dell’ente coinvolto (situazione che potrebbe invece portare ad un diniego di un accesso agli atti nel caso di una richiesta come da normativa 241/1990).
Detto questo, la normativa sulla privacy interverrà subito dopo richiedendo una attenta pesatura di quali informazioni, collegate al CV del soggetto coinvolto, potranno essere messe a disposizione come FOIA. In tal senso vengono incontro le Linee guida sul trattamento di dati personali da parte di amministrazioni pubbliche, emanate dal Garante della privacy nel 2014, dove in modo chiaro e definito tra le varie indicazioni si forniscono consigli su cosa è accessibile di un CV, ossia le informazioni generali del soggetto insieme alla sua carriera professionale e al suo percorso di istruzione.
Eventuali altre informazioni, non pertinenti rispetto alla richiesta, così come non pertinenti rispetto ad una sua eventuale pubblicazione sul sito web dell’ente, dove ne ricorressero gli obblighi per trasparenza, dovranno essere anonimizzate.