Applicabilità per l’istituto del Whistleblowing

NO ALLE SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING SE SONO A FINI PERSONALI

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.1880 del 27 gennaio 2025, si è espressa in merito all’ambito applicativo della disciplina delle segnalazioni da whistleblowing.

Nello specifico, ha rilevato la non applicabilità dell’istituto, rientrante tra le misure anticorruttive per ogni Amministrazione Pubblica, nel caso in cui il segnalante agisca per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti dei superiori, essendo questo tipo di conflitti disciplinati da altre normative e da altre procedure.

Inoltre, ha ribadito come il lavoratore dipendente non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie dirette o indirette, aventi effetti nelle condizioni di lavoro, per motivi collegati alla segnalazione effettuata, che deve avere sempre ad oggetto una condotta illecita, non necessariamente penalmente rilevante, rientrante tra le categorie di illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.