GREEN PASS obbligatorio e privacy

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre, il decreto-legge 127 del 21 settembre 2021 che reca Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Il provvedimento coinvolge tutti i lavoratori di tutte le amministrazioni pubbliche ex art.1 comma 2 D.Lgs. 165/2001 e quindi anche i comuni.

Chiunque lavora in un ente pubblico deve essere in possesso del green pass ed esibirlo per accedere ai luoghi di lavoro.

Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice ed inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

Restano esclusi dall’obbligo di esibizione del Green pass, come logica vuole, quanti rendano la prestazione lavorativa in Smart working.

Per quanto vale l’obbligo di esibizione del Green pass varrà dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, data prevista per la fine dello stato di emergenza Covid-19. Ovviamente se lo stato emergenziale venisse prolungato, l’obbligo Green pass seguirebbe presumibilmente la stessa sorte.

I controlli circa il corretto possesso del Green pass vengono demandati al datore di lavoro, possibilmente all’accesso del luogo di lavoro, anche a campione. Il decreto prevede espressamente un atto di nomina formale con cui il datore di lavoro individui il soggetto incaricato di accertare il rispetto dell’obbligo Green pass imposto dalla normativa.

Entro il 15 ottobre devono essere definite le modalità per l’organizzazione delle verifiche ed i controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Pur escludendo il licenziamento o altri provvedimenti disciplinari, il decreto stabilisce che coloro che non hanno o non vogliono esibire il Green pass sono considerati assenti ingiustificati e non hanno diritto alla retribuzione per il giorno di assenza.

Per quanto riguarda i lavoratori pubblici, inoltre, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata scatta la sospensione anche se non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Chi è colto “in flagranza” senza Green pass, ovverosia chi ha acceduto by-passando i controlli, è passibile di sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro; il datore di lavoro, invece, rischia una sanzione da 400 a 1000 euro.

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione. Un tampone antigenico negativo vale come “green pass” per 48 ore dalla sua effettuazione.

Entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il CTS esprimerà un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

Il decreto sull’estensione del Green pass non prevede nulla di esplicito sull’argomento privacy ma, a meno che non si voglia rischiare di essere controllati dal Garante della Privacy il datore di lavoro non potrà semplicemente considerarsi in regola facendo firmare un atto formale ad un soggetto ed incaricarlo dei controlli.

Il controllore incaricato dal datore di lavoro, che ai sensi del GDPR dovrà considerarsi un autorizzato al trattamento da parte di quest’ultimo, dovrà ricevere precise istruzioni sui limiti a cui il trattamento dei dati contenuti nel Green pass è soggetto.

La prima cosa da fare, a livello operativo, sarà quindi quella di formalizzare un atto di designazione ad autorizzato al trattamento del controllore incaricato. L’atto potrà quindi essere un unico documento con quello di incarico formale previsto dal decreto ed indicherà anche le modalità attuative concrete con cui il controllore dovrà effettuare la verifica.

La seconda sarà senz’altro quella di definire la procedura da applicarsi in caso di esito di verifica negativa del Green pass o di mancanza dello stesso, che garantisca il diritto alla riservatezza del lavoratore.

Ovviamente essa dipenderà da ogni organizzazione di lavoro ma, indipendentemente da grandezza e caratteristiche della struttura, è evidente che non sarà adempimento facile da mettere in atto.

Bisognerà sicuramente provvedere all’aggiornamento dei documenti privacy in uso, quali il registro dei trattamenti e l’informativa privacy per dipendenti, magari redigendone una ad hoc e apponendola in prossimità del luogo in cui il controllore effettua la verifica.

 


Questo articolo è inserito all’interno dell’informativa nr. 33/2021 della Macpal (accedi al sito – sezione news)