Pubblicazione in sezione Amministrazione Trasparente dei provvedimenti amministrativi

I provvedimenti amministrativi, sia degli organi di indirizzo politico, sia degli organi dirigenziali, rientrano tra gli obblighi di pubblicazione contenuti nel d.lgs 33/2013 (decreto trasparenza). Un’importante revisione semplificativa è avvenuta con il d.lgs 97/2016, che ha dettato le Linee guida per un corretto inserimento di dati, documenti e informazioni ad obbligo di pubblicazione sul sito. Le Linee guida sono state prodotte da ANAC con le deliberazioni 1309 (linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013) e 1310 (Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli  obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel  d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016).

Con queste regole operative ogni Ente si è adoperato nel popolare le proprie sezioni di Amministrazione Trasparente presenti sui rispettivi siti istituzionali.

Tornando alla sezione Provvedimenti in Amministrazione Trasparente l’articolo della legge in questione è il nr. 23 che riportiamo testualmente:

Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) (lettera soppressa dall’art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)

b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis;

c) (lettera soppressa dall’art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)

d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per questa motivazione l’Ente dovrebbe adoperarsi per caricare solo gli elenchi e non i rispettivi contenuti ed eventuali allegati. I soggetti esterni all’Ente che volessero avere accesso a tali documenti potranno richiederli previa richiesta con accesso generalizzato, come indicato e specificato dalle Linee guida ANAC 1309/2016.

Si fa presente che la scelta di seguire scrupolosamente l’indicazione di caricare gli elenchi viene anche dettata dal fatto che, se alcuni provvedimenti venissero caricati sul sito senza un adeguato controllo in termini di protezione dei dati personali eventualmente inseriti, verrebbe meno la finalità del trattamento per obblighi di legge (appunto dettata dall.art.23 della legge). La pubblicazione sul sito, possibile trattamento in termine di attività sul dato personale definita diffusione, sarebbe una delle forme più invasive di operazione compiuta su quel dato, poiché l’informazione risulterebbe disponibile a ogni utente web, con possibili lesioni anche gravi dal punto di vista privacy del soggetto proprietario di quei dati stessi.

Sull’argomento si è pronunciato il Garante Privacy con il Provvedimento nr.182 del 26 marzo 2015, sottolineando l’importanza di un controllo sui provvedimenti pubblicati non solo in Amministrazione Trasparente, ma anche in Albo Pretorio.