Comunicazioni in merito alla pubblicazione della rendicontazione 5×1000 in Amministrazione Trasparente

Facendo seguito anche a vs. richieste sulla pubblicazione in oggetto vi comunichiamo quanto segue:

La sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del dlgs 33/2013 come novellato dal dlsg 97/2016 e successive determinazioni dell’autorità di riferimento ANAC, deve riportare tutto ciò che è ad obbligo di pubblicazione da parte dell’ente.

Per ogni altra richiesta di pubblicazione in trasparenza, senza indicazioni specifiche, la normativa ha previsto una apposita sezione, denominata altri contenuti.

In merito alla richiesta di pubblicazione della rendicontazione 5×1000, ai sensi del comma 5 art. 16 DPCM 23/07/2020 (Disciplina delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonchè delle modalità e dei termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi) ove si recita: I beneficiari di cui al comma 1 hanno altresì l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 gli importi percepiti ed il rendiconto di cui al comma 1, dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni, si fa presente che pur se non specificato dove inserire tali informazioni, logica vuole che essi siano caricati proprio in trasparenza.

In questo caso proprio la sopracitata sezione altri contenuti sembra la più idonea a raccogliere tale documentazione.

Due le scelte che vi proponiamo: pubblicarla direttamente nella sezione, creando una cartella che la contenga denominata “rendicontazione x5000”, oppure seguire lo stesso principio ma inserendo la cartella creata all’interno della sezione di II livello “dati ulteriori

Qualsiasi scelta si faccia l’adempimento sarà rispettato, importante è che venga fatta nei tempi indicati dalla norma.

Per quanto riguarda il link di pubblicazione che dovrà essere inviato alla Prefettura basterà riportare il collegamento ipertestuale della pagina creata.

Si ricorda che il comma 6 del medesimo art. 16 DPCM 23/07/2020 specifica delle possibili sanzioni amministrative pecuniarie in caso di non adempimento.