Obblighi di pubblicazione della delibera di approvazione e del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani

L’ANAC, autorità nazionale anticorruzione, in una sua recente pronuncia (Delibera n. 719 del 27 ottobre 2021) ha disquisito in merito alla necessità di pubblicare sul sito istituzionale degli enti interessati la delibera di approvazione del Piano economico finanziario riguardante la gestione integrata dei rifiuti urbani.
Secondo ANAC tale delibera, in conformità alla normativa vigente e agli atti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), può essere ricondotta, unitamente al PEF, nel novero delle informazioni ambientali da pubblicarsi sul sito dell’ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione “informazioni ambientali”, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 33/2013.

Nel caso in cui la delibera e il relativo PEF fossero trasmessi al Ministero dell’economia e finanze e pubblicati sul sito del Ministero, in AT potrà essere inserito il SOLO collegamento ipertestuale al sito del MEF in cui tali documenti sono resi disponibili (questo per non contraddire il principio di ridondanza dei dati caricati in trasparenza).

Il caso in questione è nato dalla interrogazione presentata da un consigliere comunale in merito agli obblighi di pubblicazione sul sito dell’ente locale, nella sezione Amministrazione trasparente (AT), della delibera riguardante il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Dalla verifica effettuata dal Consigliere comunale risultava, infatti, che in AT fosse disponibile solo il titolo della delibera.
Tale pubblicazione può ritenersi corretta ai sensi dell’art. 23 del Dlgs 33/2013, ove si chiede di produrre gli elenchi dei provvedimenti degli organi di indirizzo politico, con aggiornamento almeno semestrale. Ma occorre sempre porsi la domanda se, ai fini della trasparenza sia necessario inserire in qualche altra sezione il contenuto di alcuni provvedimenti oltre che gli eventuali allegati.

Il provvedimento in questione, secondo l’ANAC è senz’altro meritevole di pubblicazione.

La materia in discussione necessita di un confronto con gli obblighi di pubblicazione previsti nella deliberazione ARERA 444/2019.
Tale deliberazione, con il suo relativo allegato, ha disposto, a carico del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, l’obbligo di pubblicazione sul sito internet, in apposita sezione, di elementi informativi essenziali, concernenti sia la qualità del servizio erogato sia le condizioni tariffarie.
Il gestore è definito come il soggetto affidatario del servizio. Nel caso in cui i comuni gestiscano il servizio in economia, essi sono destinatari degli obblighi di cui alla delibera n. 444/2019 e relativo Allegato.
E tra i contenuti informativi minimi, elencati all’art. 3 dell’Allegato, sono compresi i soli estremi degli atti di approvazione della tariffa per l’anno in corso. Pertanto, né la delibera comunale di approvazione del PEF in quanto tale né il PEF sono oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi della disciplina prevista da ARERA.
Dalla ricostruzione ed evoluzione della normativa elencata da ANAC nella sua deliberazione, NON SEMBRA SUSSISTERE PER I COMUNI UN OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE sul proprio sito della delibera di approvazione del PEF e del relativo allegato, fatta salva la pubblicazione sull’albo pretorio nei tempi e modi appositamente stabiliti.

Concludendo l’ANAC, pur sottolineando la non obbligatorietà di tali pubblicazioni, ha ritenuto che il loro caricamento sul sito del Comune, risulta del tutto in linea con il principio generale di trasparenza affermato all’art. 1 del d.lgs. 33/2013, volto a tutelare i diritti dei cittadini e a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Quindi, avendo cura di anonimizzare eventuali dati personali presenti non pertinenti, sarà corretto anzi è consigliato pubblicarle nella sezione Amministrazione Trasparente, come da indicazioni proposte dalla stessa ANAC.